Il Decreto Agosto ha introdotto bonus e indennità Covid per alcune categorie di lavoratori
Sebbene le singole circolari attuative per non siano ancora disponibili, l’INPS ha reso pubbliche le novità generali.
Chi aveva diritto, secondo le disposizioni del Decreto Rilancio, a NASpl e DIS-COLL può richiedere per altre due mensilità nel caso le prestazioni siano scadute tra il 1° Maggio e il 30 Giugno 2020. L’importo è pari a quello dell‘ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
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I bonus del Decreto Agosto

Per i somministratori del turismo che hanno perso il lavoro tra il 1° Gennaio e il 17 Marzo 2020 e che al 15 Agosto non siano titolari di rapporto dipendente, pensione o NASpl è prevista un’indennità onnicomprensiva di 1000 euro.
1000 euro totali di bonus anche ai dipendenti e agli autonomi che a causa del Covid-19 hanno dovuto cessare o ridurre le attività. L’indennità sarà erogata anche ai lavoratori intermittenti che hanno svolto almeno trenta giornate di lavoro tra il 1° Gennaio 2019 e il 17 Marzo 2020. Fra questi anche i lavoratori a termine del turismo e negli stabilimenti termali, che però dovranno dimostrare di possedere uno o più contratti per almeno trenta giornate lavorative anche nell’anno 2018. In tutti questi casi chi ha un contratto a tempo indeterminato o una pensione è escluso dall’indennità.
Per i venditori a domicilio con partita IVA e reddito annuo superiore a 5000 euro proveniente da questa attività è previsto un bonus di 1000 euro, a patto che risultino iscritti alla Gestione separata in data 17 Marzo 2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Il bonus di 1000 euro sarà riconosciuto anche ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano versato almeno sette contributi giornalieri nel 2019 con un reddito inferiore ai 35000.
Le indennità previste non sono cumulabili fra di loro ma lo sono con l’assegno di invalidità. Non sono considerabili reddito e sono erogate fino a esaurimento fondi (680 milioni di euro) a chi fa presenta la domanda entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Agosto, fissata per il 31 Agosto.
Infine per i lavoratori marittimi che hanno perso il lavoro tra il 1° Gennaio 2019 e il 17 Marzo 2020, ma che abbiano effettuato la prestazione per almeno trenta giorni nello stesso periodo, sono previste su richiesta per Giugno e Luglio due mensilità di 600 euro. Tali lavoratori non devono essere beneficiari di contratti, arruolamenti, NASpl e indennità di malattia.
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